Amministrazione Condomini

L'ascensore

Decreto 16 gennaio 2006

Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti

Direttiva ascensori Dpr 162/99 del 30/04/1999
La direttiva fissa le regole per l'installazione degli ascensori dal 01/07/1999.

Direttiva del parlamento europeo: 95/16/CE

Ascensore: aspetti giuridici.

Impianto ed esercizio di ascensori in uso privato Legge 24/10/1942, n. 1415

Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici. (Decreto 9 dicembre 1987, n. 587)
 

^ Torna su

Gli ascensori già installati entro il 01/07/1999, ma non ancora collaudati devono essere collaudati obbligatoriamente entro il 25/06/2000, salvo proroghe.

Direttiva ascensori Dpr 162/99 del 30/04/1999

Dpr 30 aprile 1999, n.162 (G.U. n. 134 del 10-06-1999)

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,n. 1767; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.1497; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato dellaRepubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone; b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico; c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera; d) gli elevatori di scenotecnica; e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto; f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro; g) i treni a cremagliera; h) gli ascensori da cantiere.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. - Il testo del comma 8 dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".   "ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) 1.-6. (Omissis). 7.   Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio: legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19". - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato". - Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro". Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnicoamministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specidici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti. Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL". - Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno; b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno; c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego; e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV; f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza; h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza; i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocita'; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale; m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 3. Dimostrazione di prototipi 1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.    

Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I. 2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento. 3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata. 4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto. 5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.    

Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti. 3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE. Nota all'art. 5: - La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".

Art. 6. Procedura di valutazione della conformita' 1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono: a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato IX; b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento; c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure: a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate; b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato; c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame finale. 6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. 7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza. 8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.    

Art. 7. Marcatura CE 1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III. 2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.    

Art. 8. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia 1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato. 3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da: a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4; b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse. 6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.    

Art. 9. Organismi di certificazione 1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012. 3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata. 4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualita' sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati. 7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri. Note all'art. 9: - Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato reca: "Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale". - Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 689/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".    

Art. 10. Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione 1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a completare quella gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento. 3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.      

Capo II 

Art. 11. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Art. 12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato 1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene: a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto; b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5; e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonchè' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonchè al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonchè penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni. Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformita' ai requisiti essenziali di cui al comma 1: a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformita' CE di cui all'art. 5; b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II, punto C". - La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: "Norme per la sicurezza degli impianti".

Art. 13. Verifiche periodiche 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X. 2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto. 5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto. 6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. Nota all'art. 13: - La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".

Art. 14. Verifiche straordinarie 1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. 2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, e' necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1. 3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1. 4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. 5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

Art. 15. Manutenzione 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. 2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo. 3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16. 5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione. 6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. 7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767: "Art. 6 (Commisione per l'abilitazione del personale di manutenzione). - Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1942 n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private. La commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame. L'esame teoricopratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione. A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi". "Art. 7 (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione). - L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teoricopratico deve presentare al prefetto: a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni; b) certificato penale; c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa; d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio". "Art. 8 (Prova teoricopratica da sostenersi dinanzi alla commissione). - L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto". "Art. 9 (Certificato di abilitazione). - Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra". "Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di in osservanza). - In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio".

Art. 16. Libretto e targa 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1. 3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) numero massimo di persone.

Art. 17. Divieti 1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati. 3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720. Nota all'art. 17: - Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca: "Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie". Si riporta il testo della voce 69, tabella A: " Tabella A Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli. 69. Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".

Art. 18. Norma di rinvio 1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nota all'art. 18: - Si riporta l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994): "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 19. Norme finali e transitorie 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9; c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento; d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo. 4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415: "Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole. La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e' esercitato dal Ministero dei lavori pubblici. Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole. Per gli ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingeneri dei rispettivi ruoli".

Art. 20. Abrogazioni 1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".

Art. 21. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, che reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998": " b) al comma 4, la parola: ''sessantesimo'' e' sostituita dalla seguente: ''quindicesimo''. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bindi, Ministro della sanita' Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23

^ Torna su

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio: 95/16/CE del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
CAPITOLO I

Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno.

Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a pantografo).

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;

- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine,

- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,

- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro,

- i treni a cremagliera,

- gli ascensori da cantiere.

4. Ai fini della presente direttiva:

- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;

- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

- l'ascensore modello un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.

Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:

- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni;

- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.

5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.

Articolo 3

Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti requisiti essenziali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di ascensori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II.

In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute,

- l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale considerato conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta

o

- il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si tratta. Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.

Articolo 6

1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza.

Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. La Commissione assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5,

paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:

- che il provvedimento giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1;

- che il provvedimento ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.

CAPITOLO II

Procedura di valutazione della conformità

Articolo 8

1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI;

ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione;

iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato IX;

b) apporre la marcatura CE+ su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);

c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere costituito oggetto di una delle seguenti procedure:

i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito, installato e provato attuando

- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.

ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito, installato e provato attuando

- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso costruito, installato e provato attuando

- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato.

v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo non interamente conforme alle norme armonizzate.

Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,

- l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi),

- l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore,

- la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.

4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.

5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri.

3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO III

Marcatura CE

Articolo 10

1. La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+. L'allegato III riporta il modello da utilizzare.

2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altres essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

4. Fatto salvo l'articolo 7:

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione allecondizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro devprendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti

- la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore,

- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.

Articolo 12

La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 13

Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal primo luglio 1999.

Articolo 14

La presente direttiva una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 01/011997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1/07/1997.

2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,

- la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,

- la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, add 29 giugno 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HAENSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.

4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive

91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.

1.2. Cabina

La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5. Motore

1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6. Comandi

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore,

- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,

- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,

- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA

2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.

2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.

Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;

- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si fermata ed al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.

Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 in posizione operativa.

4. ALTRI RISCHI

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5. MARCATURA

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l'ascensore progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6. ISTRUZIONI PER L'USO

6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:

- il montaggio,

- i collegamenti,

- la regolazione,

- la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore installato. Detta documentazione comprende almeno:

- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;

- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

ALLEGATO II

A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1)

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);

- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);

- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie;

- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;

- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;

- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;

- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);

- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);

- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3)

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);

- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l'ascensore installato;

- anno di installazione dell'ascensore;

- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;

- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii);

- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);

- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.

(1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.

(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.

(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.

(4) Ragione sociale e indirizzo completo.



ALLEGATO III

MARCATURA CE DI CONFORMITA'

La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+, secondo il simbolo grafico che segue:

CE

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura CE accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro delle:

- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o

iii),

- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

- o a caratteristica non lineare,

- o con smorzamento del movimento di ritorno.

b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.

5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

ALLEGATO V

ESAME CE DEL TIPO (Modulo B)

A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza

1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza,

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a nessun altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica,

- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la sua idoneità a far s che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.

La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);

- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);

- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza; - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.

4. L'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.

5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza conforme alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti:

- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;

- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.

8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario. B. Esame CE del tipo di ascensore

1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a nessun altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica,

- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.

La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);

- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;

- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;

- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.

4. L'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno s che l'ascensore li rispetti. 5. Se l'ascensore modello conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:

- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,

- gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE+ del tipo da esso ritirati.

8. L'attestato di esame CE+ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE+ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE+ del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore modello.

(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.

(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.

ALLEGATO VI

ESAME FINALE

1. L'esame finale la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.

3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.

4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato allacommercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

Detti controlli e prove comprendono in particolare:

a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;

b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);

- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I.

Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:

- il progetto d'insieme dell'ascensore;

- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.

6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato. 7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né ilcostruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.

2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;

- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità coperta dallo Stato in base alle leggi0 nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.

ALLEGATO VIII

GARANZIA QUALITA PRODOTTI (Modulo E)

1. La garanzia qualità prodotti la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva.

Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità

3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità;

b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;

e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.

La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Omissis: allegati dal IX al XIV

 

^ Torna su

Ascensore: aspetti giuridici.

L'articolo 1117 del codice civile cita l'ascensore tra le parti comuni dell'edificio, salvo disposizione contraria di un titolo.

Quindi se non risulta diversamente da un titolo (per es. il regolamento di condominio contrattuale) anche i negozi del piano terra di un condominio dotato di ascensore sono proprietari pro quota dell'ascensore e sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria e ricostruzione invece, gli ascensori vengono equiparati alle scale e si deve applicare l'articolo 1124 del codice civile. I negozi al piano terra con accesso diretto dalla strada e che non sono serviti dell'ascensore sono quindi esonerati dal pagamento delle spese di manutenzione (sempre che il regolamento di condominio non stabilisca diversamente).

Se invece l'ascensore viene installato successivamente alla costruzione dell' edificio non sarà di proprietà comune, ma apparterà a coloro che hanno contribuito alle spese di installazione e che lo usano.

 

^ Torna su

L. 24 Ottobre 1942, n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato
(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)

Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi e ad usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone
Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico
Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone a di portata non inferiore a chilogrammi 25
Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
2.Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.
Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
2.La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.
3.La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di cat. A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di cat. C ed ogni quattro anni per i montacarichi di cat. D.


Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2.I montacarichi di cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cat. D ogni quattro anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.


Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.
4.La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.


Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
2.Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.


Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.


Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel n. 3413 della tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso nelle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.


Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).


Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3.Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.


Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1787 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388.


Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e della ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire quattrocentomila.


Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per la comunicazione e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.
 

^ Torna su

Decreto 9 dicembre 1987, n. 587

Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.

(In G.U. 25/3/1988, n. 71)

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:
Visto l'art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, incluse nell'allegato A della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che la attua;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto:

Articolo 1
(1) Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, così come modificata della direttiva n. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
(2) Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.

Articolo 2
(1) Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE, si intendono per:
a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto;
b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.

Articolo 3
(1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico in genere.

Articolo 4
(1) Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori di cui al comma 1 si applicano anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Articolo 5
(1) Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e in esercizio secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli impianti che possono, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del presente decreto.

Articolo 6
(1) Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B nella L. 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, e sue modificazioni.
(2) La targa di immatricolazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, deve portare le seguenti indicazioni:
a) organo competente per le verifiche tecniche;
b) <<ascensore>> o <<ascensore per merci>> o <<montautomobili>>;
c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione;
d) numero di matricolo corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia;
e) portata quale risulta dal libretto;
f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto.
3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, alle funi di sospensione.
4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che regionali, sempreché non in contrasto con il presente decreto.
Sono fatte salve le prescrizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal Ministero dei trasporti, le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi CEE.

Articolo 7
(1) Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'istallazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del presente decreto.
(2) La conformità degli impianti alle disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto è accertata dalle amministrazioni competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per l'immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche successive.

Articolo 8
(1) Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9, è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9
(1) Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni contenenti nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla normativa previgente.

Articolo 10
(1) Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.

Articolo 11
(1) Le disposizioni del precedente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 dicembre 1987
 



--------------------------------------------------------------------------------