
Amministrazione
Condomini
L'ascensore
Decreto 16 gennaio 2006
Regole per il
miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli
ascensori per merci esistenti
Direttiva
ascensori Dpr 162/99 del 30/04/1999
La direttiva fissa le regole per
l'installazione degli ascensori dal 01/07/1999.
Direttiva del parlamento europeo: 95/16/CE
Ascensore: aspetti giuridici.
Impianto ed esercizio di ascensori in uso privato
Legge 24/10/1942, n. 1415
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE
e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici. (Decreto 9 dicembre
1987, n. 587)
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Gli ascensori già
installati entro il 01/07/1999, ma non ancora collaudati devono essere
collaudati obbligatoriamente entro il 25/06/2000, salvo proroghe.
Direttiva ascensori Dpr 162/99 del
30/04/1999
Dpr
30 aprile 1999, n.162 (G.U. n. 134 del 10-06-1999)
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di
esercizio.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24
aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/16/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59,allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre
1942, n. 1415; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951,n. 1767; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1963, n.1497; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459; Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
settembre 1998; Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il
parere delle competenti commissioni del Senato dellaRepubblica e della
Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art.
1. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si
applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle
costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali
ascensori ed elencati nell'allegato IV. 2. Rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli
altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito
nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 3. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti a
fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone; b) gli
ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per
il mantenimento dell'ordine pubblico; c) gli ascensori al servizio di
pozzi miniera; d) gli elevatori di scenotecnica; e) gli ascensori
installati in mezzi di trasporto; f) gli ascensori collegati ad una
macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro; g) i
treni a cremagliera; h) gli ascensori da cantiere.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota
al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note
alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 95/16/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori. - Il testo del comma 8 dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 7,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il
seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo,
quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione
del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui
alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli
atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte
delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
"ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) 1.-6. (Omissis). 7.
Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio: legge 24
ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni; regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 19". - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca:
"Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di
ascensori e di montacarichi in servizio privato". - Il decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione
del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro". Si riporta il
testo dell'art. 2: "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite
alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982,
all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali
ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti
industriali di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto
industriale si intende la procedura tecnicoamministrativa con la quale
viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di
prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del
primo o nuovo impianto, a specidici requisiti tecnici prefissati ai sensi
e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
anche ai fini della qualita' dei prodotti. Le procedure e le modalita'
amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di
attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti
interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere dell'ISPESL". - Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268, reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita'
relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268". - Il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento per
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
Art.
2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a)
ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una
cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di
persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina e'
accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', e
munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trova al suo interno; b) montacarichi: un apparecchio a motore di
portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante
una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole
cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo
interno; c) installatore dell'ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la
dichiarazione CE di conformita'; d) commercializzazione: la prima
immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito,
di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego; e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV; f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; g)
ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione
tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza
negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a
parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella
documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei
valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore
modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli
o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di
dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza; h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza; i) modifiche costruttive non rientranti
nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il
cambiamento della velocita'; 2) il cambiamento della portata; 3) il
cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali
quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, della
cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri
componenti principali; l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere
tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in
una norma nazionale; m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli
ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi
ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art.
3. Dimostrazione di prototipi 1. E' consentita la presentazione, in
particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di
ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del
presente regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un
apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o
dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che
siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea.
Art.
4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1. Gli
ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente
regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute previsti nell'allegato I. 2. Gli ascensori e i
componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla
dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II sono considerati
conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento. 3. Ogni altra
apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere
incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo'
essere liberamente commercializzata. 4. La persona responsabile della
realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore
dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e
devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento
e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto. 5. I soggetti cui al comma
4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli
ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art.
5. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 1. Le norme
tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Quando una norma
nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o piu' requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in
conformita' di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si
considera altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di
sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato
di rispondere agli stessi requisiti. 3. In assenza di norme armonizzate,
con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato I. 4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21
giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle
parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori. 5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate
non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva
83/189/CEE. Nota all'art. 5: - La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca:
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".
Art.
6. Procedura di valutazione della conformita' 1. Prima della
commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV,
il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunita' devono: a) presentare il modello del componente di
sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a
controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza
per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della
produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo
conforme all'allegato IX; b) apporre la marcatura CE su ciascun componente
di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformita' recante gli
elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni
previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento; c) conservare una
copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima
della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato e
provato attuando una delle seguenti procedure: a) di controllo finale di
cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato
XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato
in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore
modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se
progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato
un sistema di garanzia di qualita' conforme all'allegato XIII, integrato
da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle
norme armonizzate; b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad
opera di un organismo notificato; c) di garanzia di qualita' di cui
all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo
non e' interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure
relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di
installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se
questo e' progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame
CE del tipo di cui all'allegato V. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera
a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della
costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e
le indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere
in piena sicurezza. 5. In tutti i casi menzionati al comma 2,
l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una
dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato
II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a
decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta
dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame
finale. 6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi' che gli
ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle
disposizioni di queste altre direttive. 7. Quando una o piu' delle
direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facolta' di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono
conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate
dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano
l'ascensore o il componente di sicurezza. 8. Quando l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo
mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli
obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere
adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di
sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il
componente di sicurezza per uso personale.
Art.
7. Marcatura CE 1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle
iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III. 2. La
marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve,
altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato
nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al
componente di sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli
ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro
marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia
accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario
di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono
conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso in cui persiste la mancanza di
conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione
di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e
a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e
gli Stati membri.
Art.
8. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia 1. Per gli ascensori o
i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente
regolamento, il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri
organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare
duplicazione dei controlli. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri
uffici tecnici dello Stato. 3. Quando gli organismi di vigilanza
competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformita'
di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 4. Quando e' constatato che un
ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed
utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la
sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei
beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento
motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione
dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il
provvedimento e' motivato da: a) non conformita' ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'articolo 4; b) applicazione non corretta delle
norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse. 6. A
seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Gli oneri relativi
al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai
sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore
o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di
quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art.
9. Organismi di certificazione 1. Le procedure di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati
e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli
organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea. 2. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in
possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri
requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano
certificazioni dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti
prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN
45012. 3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si
intende negata. 4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi
alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del
richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello
o del sistema di qualita' sono a totale carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli
allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore. 5.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di
certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro,
vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati, procedendo attraverso
i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la
permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento. 6. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati
membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di
cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali
tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva
modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli
organismi autorizzati. 7. Quando e' constatato che l'organismo di
certificazione, al quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al
comma 2, non soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione
europea e gli altri Stati membri. Note all'art. 9: - Il decreto
ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato reca: "Determinazione dei requisiti che devono essere
posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione
individuale". - Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca:
"Attuazione della direttiva (CEE) n. 689/1989 del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale".
Art.
10. Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di
certificazione 1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'istanza indica le
eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed e'
corredata dalla documentazione utile a completare quella gia' in possesso
dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento. 3.
L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di
novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso
inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo
II
Art.
11. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. 2. Le
disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e
montacarichi: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono
montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art.
12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale
rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei
montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di
trasporto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro
dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto
di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene: a) l'indirizzo dello
stabile ove e' installato l'impianto; b) la velocita', la portata, la
corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo
o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore
del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; d) la copia della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5; e)
l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f)
l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni
periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia
accettato l'incarico. 3. L'ufficio competente del comune assegna
all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al
proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente
notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche
periodiche. 4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonchè' per le altre
parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la
comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonchè
al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 5.
E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali
non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali
modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 6. Ferme restando
in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite
dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di
responsabilità civile, nonchè penale a carico del proprietario
dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata
sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento. 7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti
a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente
dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni. Note all'art. 12: - Si riporta il
testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "2. Prima dell'immissione sul mercato o
della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente
nell'Unione europea deve attestare la conformita' ai requisiti essenziali
di cui al comma 1: a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di
conformita' di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della
marcatura di conformita' CE di cui all'art. 5; b) per i componenti di
sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato
II, punto C". - La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: "Norme per la
sicurezza degli impianti".
Art.
13. Verifiche periodiche 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale
rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e
montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di
tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano
ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli
impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende
agricole, nonche', gli organismi di certificazione notificati ai sensi del
presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui all'allegato
VI o X. 2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale
relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio
comunale per i provvedimenti di competenza. 3. Le operazioni di verifica
periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la
sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se
i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato
ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal
manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 4. Il proprietario o il
suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili
perche' siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto. 5. Le
amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere,
per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo,
direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso
il verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente
ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico
del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. Nota all'art.
13: - La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
Art.
14. Verifiche straordinarie 1. A seguito di verbale di verifica periodica
con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo
dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito
favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale
rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica. 2. In caso di incidenti di
notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il
proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al
competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo
dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, e' necessaria
una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1. 3.
Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di
cui all'articolo 13, comma 1. 4. Le spese per l'effettuazione delle
verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove
e' installato l'impianto. 5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma
5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art.
15. Manutenzione 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo
normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o
del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta
specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il
certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito
all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi
ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di
necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia istruito
per questo scopo. 3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le
esigenze dell'impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle
porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di
conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di
pulizia e di lubrificazione delle parti. 4. Il manutentore provvede,
almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta
all'anno per i montacarichi: a) a verificare l'integrita' e l'efficienza
del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di
sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro
attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e
l'efficienza dei collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di
queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16. 5. Il manutentore
promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle
parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente
alle riparazioni e alle sostituzioni. 7. Nel caso in cui il manutentore
rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso
non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il
suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche
periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti
di competenza.
Nota
all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767:
"Art. 6 (Commisione per l'abilitazione del personale di manutenzione). -
Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei
certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre
1942 n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni
sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale
disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private. La commissione
di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal
prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio
civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati
dalle rispettive amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le
funzioni di presidente. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione
dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione
di esame. L'esame teoricopratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno
tre membri della commissione. A ciascuno dei componenti della commissione
esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che
fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi". "Art. 7
(Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione). - L'aspirante
al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame
teoricopratico deve presentare al prefetto: a) domanda in carta legale
corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18
anni; b) certificato penale; c) eventuale dichiarazione di una ditta
specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di
essa; d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal
notaio". "Art. 8 (Prova teoricopratica da sostenersi dinanzi alla
commissione). - L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una
prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale delle
leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del loro
complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli
derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie
mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della
manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova
dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli
paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante
dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso
di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di
saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto". "Art. 9
(Certificato di abilitazione). - Il certificato di abilitazione viene
rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere
favorevole della commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o
altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed
i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il
personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del
certificato di cui sopra". "Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di
in osservanza). - In caso di inosservanza delle disposizioni della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 600,
e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone
direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza
sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo
dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni
impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al
proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della
licenza di esercizio".
Art.
16. Libretto e targa 1. I verbali dalle verifiche periodiche e
straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che,
oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti
delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di
conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del
proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale,
nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al
proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di
matricola assegnato all'impianto. 2. Il proprietario o il suo legale
rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle
verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui
all'articolo 8, comma 1. 3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e
una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di
effettuare le verifiche periodiche; b) installatore e numero di
fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in
chilogrammi; e) numero massimo di persone.
Art.
17. Divieti 1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai
minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2.
E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto
continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalita'
degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati. 3. Resta
fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in
lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di
sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A
annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720. Nota all'art. 17: - Il
regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca: "Approvazione delle tabelle
indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e
delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione,
con le cautele e le condizioni necessarie". Si riporta il testo della voce
69, tabella A: " Tabella A Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i
quali e' vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli. 69.
Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a
trazione meccanica".
Art.
18. Norma di rinvio 1. Alle procedure relative all'attivita' di
certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla
autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli
organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52. Nota all'art. 18: - Si riporta l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994): "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate
alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di
certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE,
previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del
suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al
comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi
controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono
avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I
proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo
svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione
dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito
dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con
uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni,
le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei
servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e
dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma
2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di
erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al
personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto
alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione
dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle
amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla
normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti
applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di
certificazione CE. 6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
Art.
19. Norme finali e transitorie 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino
alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e mettere in
servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino alla data del 30
giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in
servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli impianti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di
esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
nonche' gli impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi
in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai
sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL); b) da un organismo di certificazione di cui
all'articolo 9; c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento; d) con autocertificazione
dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto
all'albo. 4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a cura
del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo gia'
competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24
ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota
all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 24
ottobre 1942, n. 1415: "Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli
ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola
essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di
laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale
compartimentale del Genio civile. Tuttavia il Ministero dei lavori
pubblici puo' autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello
Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di
laurea dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco
annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le
ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle
amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende
agricole. La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e'
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici. Spetta esclusivamente
all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori
dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli
ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli
delle aziende agricole. Per gli ascensori ed i montacarichi delle
amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle
ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile. Le amministrazioni
statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente per
mezzo degli ingeneri dei rispettivi ruoli".
Art.
20. Abrogazioni 1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. Nota
all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15
marzo 1997, n. 59: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del
lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". - Si riporta il
testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "4.
I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti".
Art.
21. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota
all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, che reca: "Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998": " b) al comma 4, la parola: ''sessantesimo'' e' sostituita dalla
seguente: ''quindicesimo''. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999 SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le
politiche comunitarie Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bersani,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bellillo,
Ministro per gli affari regionali Bindi, Ministro della sanita' Bassolino,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli:
Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Atti di
Governo, registro n. 116, foglio n. 23
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Direttiva del parlamento europeo e del consiglio: 95/16/CE
del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori.
CAPITOLO I
Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente
negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti
di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un
apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15
gradi, destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può
entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trovi al suo interno.
Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito
nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo
di applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a
pantografo).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o
non pubblico di persone;
- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o
per mantenere l'ordine,
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente
all'accesso al posto di lavoro,
- i treni a cremagliera,
- gli ascensori da cantiere.
4. Ai fini della presente direttiva:
- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si
assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione,
dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone
la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore
mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;
- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o
giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della
fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformità;
- l'ascensore modello un ascensore rappresentativo la cui documentazione
tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di
sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in
base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza
identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori
massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e
quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. E' permesso
dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità
di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono
previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente
direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e
a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive
specifiche.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere
commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente
installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la
loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle
persone e eventualmente la sicurezza dei beni;
- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano
essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori,
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati
secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non
mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente
la sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona
responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e
l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi
necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto
funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di
corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'ascensore. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva
lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire,
nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per
garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione
sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche
di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in
occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di
componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in
vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non
conformità e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti
di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore
dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal
mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le
dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la
protezione delle persone.
Articolo 3
Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I
componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono
rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti
dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di
rispondere ai suddetti requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la
commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di
ascensori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente
direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la
commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere
incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della
presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità
di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti
della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di
cui all'allegato II.
In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le
disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza
degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti
considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui
estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute,
- l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale considerato
conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta
o
- il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma
nazionale considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia
correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si
tratta. Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che
recepiscono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per
permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul
processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano
completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il
comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il
comitato emette un parere d'urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati
membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle
pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare
l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la
procedura prevista al paragrafo 3.
3. La Commissione assistita da un comitato permanente composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un
progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame,
formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto
di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal
comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del
suo parere.
4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione
relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo
presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno
Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di
sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua
destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed
eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per
ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in
servizio o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura
adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata
conformità dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5,
paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti
interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:
- che il provvedimento giustificato, essa ne informa immediatamente lo
Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la
decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle
norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce
il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha
adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura
prevista all'articolo 6, paragrafo 1;
- che il provvedimento ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo
Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore,
il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme munito della
marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia
apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello
svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Articolo 8
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati
nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE
del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione
da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI;
ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia
qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione;
iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme
all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE+ su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati
nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato
di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a
decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere
costituito oggetto di una delle seguenti procedure:
i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore
sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito,
installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un
lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono
essere compiute sullo stesso ascensore.
ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore
modello sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso
costruito, installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per
il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme
all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non
sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso costruito,
installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui
all'allegato X, ad opera di un organismo notificato.
v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui
all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo
non interamente conforme alle norme armonizzate.
Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del
progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni
necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena
sicurezza. 3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,
- l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una
dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato
II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi),
- l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di
conformità per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione
dell'ascensore,
- la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della
dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame
finale.
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano
oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o
i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di
queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle
direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che
accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del
componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità
abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali
obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il
componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi
incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per
uso personale.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati
membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui
all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione
che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per
informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro
numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati
notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri
applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli
organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme
armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca
la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai
criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri.
CAPITOLO III
Marcatura CE
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+. L'allegato
III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altres
essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato
IV o, se ciò non possibile, su un'etichetta fissata al componente di
sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di
sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il
significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o
sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché
questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita
della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il
fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo
stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle
disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione
allecondizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro
devprendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul
mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal
commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri
Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4.
CAPITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che
limiti
- la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione
dell'ascensore,
- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di
sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa notificata senza
indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso
ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e
dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12
La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le
decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 13
Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal primo
luglio 1999.
Articolo 14
La presente direttiva una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3
della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con
l'installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 01/011997, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1/07/1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,
- la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,
- la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di
sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data
di adozione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il
comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni
trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste
dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di
modifica.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, add 29 giugno 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BARNIER
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per
l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene
utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal
fabbricante del componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella
direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della
tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In
questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di
sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali
obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore
dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per
individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre,
progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva
89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli
ascensori.
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non trattato nel
presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso,
si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I
della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina
La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio
e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico
nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo
permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non
ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso
e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli
adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i
collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati
in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al
minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni
di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di
fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi
o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una
dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene
non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli
necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in
modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il
carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di
velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che,
per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere
una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un
dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in
modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla
puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un
proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i
contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i
dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per
la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non
accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono
essere destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo
che:
- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti
all'ascensore,
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,
- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza
collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,
- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso
al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la
manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale
volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il
rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una
posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di
rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità
di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già
esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi
appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente
irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono
essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica
sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere
impossibile:
- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono
chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si fermata ed al di
fuori della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte
aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di
tale ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da
pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di
ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono
essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare
alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto
2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di
apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto
tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese
del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti,
l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la
caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere
indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo
carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore
dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve
provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le
condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di
corsa ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato
con gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la
progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio
libero previsto al paragrafo 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter
essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2
in posizione operativa.
4. ALTRI RISCHI
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o
l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i
rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro
l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti
vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco,
caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative
all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di
calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare
qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di
liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione
bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un
servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la
temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista
dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in
corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare
un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto
prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente
durante l'uso o quando una porta aperta; inoltre deve esistere
un'illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di
emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per
poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di
alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per
consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di
incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne
l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale
dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. MARCATURA
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina
conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE,
ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano
chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il
numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore progettato in modo tale che le persone imprigionate
nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le
istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. ISTRUZIONI PER L'USO
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere
corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale
dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua
comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
- il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta
nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere
determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui
l'ascensore installato. Detta documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari
all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla
riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui
al punto 4.4;
- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso,
le verifiche periodiche.
ALLEGATO II
A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di
sicurezza (1)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella
Comunità (2);
- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della
serie, eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non
risulti evidente dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di
sicurezza;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo,
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto
organismo notificato;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in
conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia
qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante
dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori
installati (3)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero
di serie e indirizzo in cui l'ascensore installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo
dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti
i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore
in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore
ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e
iii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità
attuato dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2,
secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore
dell'ascensore.
(1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in
stampatello.
(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario,
indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei
componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in
stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITA'
La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+, secondo il
simbolo grafico che segue:
CE
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i
componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta
dimensione minima.
La marcatura CE accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato nel quadro delle:
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o
iii),
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che
impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare,
- o con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di
potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di
sicurezza con componenti elettronici.
ALLEGATO V
ESAME CE DEL TIPO (Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato
accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di
sicurezza permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di
soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante
del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità
ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e,
qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e
l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei
componenti di sicurezza,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a
nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione
del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può,
giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
componente di sicurezza e la sua idoneità a far s che l'ascensore su cui
sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente
necessari alla valutazione della conformità:
- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo
di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico,
l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di
espansione, intemperie);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per
soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire
dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di
sicurezza; - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione
per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il
componente di sicurezza esaminato.
4. L'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi
voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità
con la documentazione tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di
sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al
componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di
svolgere la sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza conforme
alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato
rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato
deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di
sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del
certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia
della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o
delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un
attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi
dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di
ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario
stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi
modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di
sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non
precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo
trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il
richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri
organismi notificati le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del
tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in
una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di
esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario. B.
Esame CE del tipo di ascensore
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato
accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale
non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni
della direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore
dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve
contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a
nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere
esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire
almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la
progettazione e il funzionamento.
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla
valutazione della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione
tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione
offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1,
paragrafo 4);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per
soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - una copia delle
dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati
nella fabbricazione dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire
dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di
garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della
direttiva.
4. L'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi
voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la
documentazione tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore
soddisfano i requisiti della direttiva e fanno s che l'ascensore li
rispetti. 5. Se l'ascensore modello conforme alle disposizioni della
direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del
tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo
dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni
di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del
tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia
della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o
delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un
attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi
dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di
ricorso.
6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di
qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore
approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate
nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino).
L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se
l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni
utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo
notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili
concernenti gli attestati di esame CE+ del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE+ del tipo, la documentazione e la
corrispondenza relativa alle procedure di esame CE+ del tipo sono redatti
in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame CE+ del tipo e dei loro allegati
per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore
conforme all'ascensore modello.
(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un
complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda.
(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un
complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda.
ALLEGATO VI
ESAME FINALE
1. L'esame finale la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che
soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore
commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e
redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore
commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto
nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di
sicurezza e salute ad esso applicabili.
3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di
conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10
anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue
o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato
allacommercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati
definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della
direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità
dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore conforme
all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;
b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per
assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei
dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per
assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di
mancanza di energia;
- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il
carico nominale quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I.
Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano
prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere
l'utilizzazione dell'ascensore.
5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli
schemi dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2
dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni
dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della
conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello
descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato
della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato
di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.
L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di
cui al punto 6.2 dell'allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per
ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale,
l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo
notificato. 7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la
corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in
una lingua da questo accettata.
ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle
operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né
ilcostruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di
sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il
mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo
direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di
garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere
né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante
dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del
controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono
intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di
sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei
componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.
2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le
operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da
qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che
possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati del controllo o della vigilanza.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari
per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse
con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre
anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli
che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le
relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del
controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata
né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile,
salvo quando tale responsabilità coperta dallo Stato in base alle leggi0
nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato
membro. 7. Il personale dell'organismo vincolato dal segreto professionale
in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o
di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.
ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITA PRODOTTI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti la procedura con cui il fabbricante del
componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta
e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della
direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati
sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle
disposizioni della direttiva.
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e
redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato
per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo
quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per
la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di
sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda
deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati
e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di
sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove,
fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti
per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di
qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia
qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del
fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza.
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Omissis: allegati dal IX al XIV
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Ascensore: aspetti giuridici.
L'articolo 1117 del codice civile cita l'ascensore tra le parti comuni
dell'edificio, salvo disposizione contraria di un titolo.
Quindi se non risulta diversamente da un titolo (per es. il regolamento di
condominio contrattuale) anche i negozi del piano terra di un condominio
dotato di ascensore sono proprietari pro quota dell'ascensore e sono
tenuti a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria.
Per
quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria e ricostruzione invece,
gli ascensori vengono equiparati alle scale e si deve applicare l'articolo
1124 del codice civile. I negozi al piano terra con accesso diretto dalla
strada e che non sono serviti dell'ascensore sono quindi esonerati dal
pagamento delle spese di manutenzione (sempre che il regolamento di
condominio non stabilisca diversamente).
Se
invece l'ascensore viene installato successivamente alla costruzione dell'
edificio non sarà di proprietà comune, ma apparterà a coloro che hanno
contribuito alle spese di installazione e che lo usano.
^ Torna su
L. 24 Ottobre 1942, n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato
(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)
Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori
e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici
pubblici o privati, a scopi e ad usi privati, anche se accessibili al
pubblico:
Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da
persone
Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina
accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico
Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con
cabina non accessibile alle persone a di portata non inferiore a
chilogrammi 25
Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al
trasporto di persone.
2.Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai
montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri
due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su
guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un
servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte
integrante di ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a facilitare
comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.
Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in
esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona
fisica determinata.
2.La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo
progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.
3.La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e
deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di cat. A, B, ed E, ogni
due anni per i montacarichi di cat. C ed ogni quattro anni per i
montacarichi di cat. D.
Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve essere ispezionato una volta
all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo
normale funzionamento.
2.I montacarichi di cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e
quelli di cat. D ogni quattro anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 2, è subordinato all'esito favorevole delle
ispezioni periodiche anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando lo ritenga
opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in
esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il
montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni
qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per
importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza,
l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori
servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti
da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio
dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle
ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia
dell'incidente.
Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili
perché siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive
ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di
esercizio ed i verbali debbono essere annotati su apposito libretto,
conforme al modello determinato dal regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura
del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola
corrispondente a quello indicato sul libretto.
4.La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.
Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema
dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di
abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di
personale abilitato.
2.Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito
all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi
ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite
dal regolamento.
Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le
ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del
Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di
volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire,
per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a
mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo e
scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le
prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi,
esclusi quelli delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal
Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo
degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed
ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali
ed a quelli delle aziende agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali
provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del
Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri
provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la
licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A),
annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel
n. 3413 della tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, n.
2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi
in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione
delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio
gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso nelle
amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli
istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati
ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di
assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli
impiantati in edifici adibiti come sede di Uffici dell'opera nazionale per
la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e
dei montacarichi è annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla
pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un
massimo pari al quadruplo della tassa medesima.
Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o
straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, spettano
all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello
stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le
amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B)
annessa alla presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni
eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato
del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute
all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'ente medesimo,
nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata
tabella B).
Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12,
non accompagnati da persone di età più elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto
continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità
degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3.Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne
minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi
di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A)
annessa al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli
ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1
della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art.
18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito nella legge 11 aprile
1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1787
convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388.
Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi
senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o
l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto
e della ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione
dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni della presente legge la
pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire
quattrocentomila.
Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma
dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del
Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le
finanze, per la comunicazione e per le corporazioni, sentito anche il
parere del Consiglio nazionale delle ricerche.
Decreto 9 dicembre 1987, n. 587
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE
e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
(In G.U. 25/3/1988, n. 71)
Il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie:
Visto l'art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici,
incluse nell'allegato A della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di
sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che la attua;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e
dei trasporti;
Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
(1) Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della
direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, così come
modificata della direttiva n. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi
dell'art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
(2) Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate
unitamente al presente decreto.
Articolo 2
(1) Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1, paragrafo
2, della direttiva n. 84/529/CEE, si intendono per:
a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le
caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3
dell'allegato I del presente decreto;
b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati
fisici, gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s,
appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.
Articolo 3
(1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a
residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano
inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico in genere.
Articolo 4
(1) Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da
installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle
norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi
ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché siano adottate misure di
sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.P.R. 29 maggio 1963, n.
1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli
ascensori di cui al comma 1 si applicano anche agli ascensori in servizio
pubblico, osservate le procedure previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n.
753.
Articolo 5
(1) Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e
in esercizio secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli
impianti che possono, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di
sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del
presente decreto.
Articolo 6
(1) Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono
soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a
quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B nella L. 24
ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel D.P.R. 24 dicembre 1951,
n. 1767, e sue modificazioni.
(2) La targa di immatricolazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 24
dicembre 1951, n. 1767, deve portare le seguenti indicazioni:
a) organo competente per le verifiche tecniche;
b) <<ascensore>> o <<ascensore per merci>> o <<montautomobili>>;
c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione;
d) numero di matricolo corrispondente a quello del libretto e sigla
della provincia;
e) portata quale risulta dal libretto;
f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto.
3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5
del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, alle funi di sospensione.
4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano
soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari, sia statali che regionali, sempreché non in contrasto con
il presente decreto.
Sono fatte salve le prescrizioni tecniche supplementari comprese nel
capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio
pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal Ministero dei
trasporti, le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna
discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai
Paesi CEE.
Articolo 7
(1) Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di
autorizzazione preventiva all'istallazione deve essere corredata dalla
documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del presente decreto.
(2) La conformità degli impianti alle disposizioni di cui
all'allegato I del presente decreto è accertata dalle amministrazioni
competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della
documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per
l'immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche
successive.
Articolo 8
(1) Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli artt.
5 e 9, è consentita l'installazione secondo le normative ad esso
preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere
l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati
all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 9
(1) Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in
esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono
adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni
contenenti nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla
normativa previgente.
Articolo 10
(1) Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel
decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla
certificazione CEE ed al controllo CEE previsti dagli artt. 3 e 4 della
direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui
all'allegato II di tale direttiva.
Articolo 11
(1) Le disposizioni del precedente decreto entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto,
munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 9 dicembre 1987
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