Codice Civile Art. 844 Immissioni Il proprietario di un fondo non può
impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione
dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
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Codice penale Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. |