
Amministrazione
Informatizzata Condomini
Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la
visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e
la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono
installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e
facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
piu' fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agliarticoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprieta' o di uso comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto
al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al
complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2, 4 e 5.
Art. 6
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2
febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e'
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione
delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di
quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al
sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si
applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti,
anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con
le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli
concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del
venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresi' un ulteriore
cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento
milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati
soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i condomini ove risiedano le
suddette categorie di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi
necessari per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle
parole, mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento. La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art. 10
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con
precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti
invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle competenti unita'
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
(1) Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in
cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento.Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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