
Amministrazione
Informatizzata Condomini
Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la
visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e
la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono
installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e
facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
piu' fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agliarticoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprieta' o di uso comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto
al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al
complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2, 4 e 5.
Art. 6
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2
febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e'
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione
delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di
quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al
sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si
applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti,
anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con
le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli
concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del
venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresi' un ulteriore
cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento
milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati
soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i condomini ove risiedano le
suddette categorie di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi
necessari per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle
parole, mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento. La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art. 10
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con
precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti
invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle competenti unita'
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
(1) Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in
cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento.Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
La Legge 13 del 1989, come è noto ha introdotto la possibilità di
richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici privati. E' altrettanto noto che spesso tali contributi non sono
stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa
discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. La norma più recente
di finanziamento della Legge 13/1989 è la Legge 24 dicembre 2003, n. 350
che all'articolo 3 comma 116 prevede un finanziamento pari a 20 milioni di
euro per il 2004.
Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità
per poter accedere a questi contributi.
Chi ne ha diritto
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di
carattere motorio e i non vedenti;
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata
all'assistenza di persone con disabilità.
E' bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione
attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno
diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse
solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere
architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già
esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si
riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.
Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di
modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per
l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino
strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero
ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello
del servoscala o della carrozzina montascale.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al
disabile (es. all'interno di un appartamento);
Il contributo può essere erogato per:
una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi
volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione
(ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono
l'accesso a soggetto non deambulante).
Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un
solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere
nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna
formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio:
assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può
ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una
diversa domanda per ognuno degli interventi.
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali,
l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle
autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria
delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il
richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e
dell'invio del progetto alle competenti autorità.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata
al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
in carta da bollo
entro il 1° marzo di ogni anno
dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile
nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli
ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo
intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni
opera sarà comunque concesso un solo contributo.
Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli
(ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del
condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto
ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal
disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del
contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene
richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche
se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente
la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente
diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente
sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la
domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il
familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese
siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo
dell'amministratore.
In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o
il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche
un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Cosa deve essere allegato alla domanda
L'istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della
spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza
dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una
certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una
autocertificazione.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e
sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del
richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive
difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre,
che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale
permanente.
Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di
deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa
certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche
certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche
(es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove
risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico
ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente
gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o
all'assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si
richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di
esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano
stati concessi altri contributi.
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile
su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se
l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde
inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo
aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le
opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e,
quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di
contributo.
Quale contributo
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese
effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al
preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo
importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul
preventivo presentato-
Come abbiamo detto la Legge 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo
e questo ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati
secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla
Circolare 1669/1989 che di seguito ricordiamo
Spesa fino a 5 milioni di lire: contributo fino a copertura della spesa.
Spesa da lire 5 milioni a lire 25 milioni: contributo aumentato del
venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 25 milioni (es.
10 milioni di spesa = 5 milioni + 1.250.000)
Spesa da lire 25 milioni a lire 100 milioni: contributo aumentato di un
ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i 25 milioni. (es. 90
milioni di spesa: 5 milioni + 5 milioni + 3.250.000)
Se la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà comunque pari
a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè 13 milioni e 750 mila
lire.
I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro
contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera,
l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente
sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non
coperta da altri contributi specifici.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in
base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto
l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con
trasmissione della fattura.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova
verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano
meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento
dell'istante in altra dimora).
Il procedimento amministrativo
È utile ripercorre il procedimento amministrativo dalla presentazione
della domanda all'erogazione del contributo.
1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.
2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento
sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le
indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti
necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al
mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa
prevista rispetto alle opere da realizzare.
3 - Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili,
stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso
pubblico mediante affissione presso le casa comunale.
4 - Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un
elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse
5 - La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro
dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
6 - Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle
regioni.
7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti,
privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande
con diritto di precedenza.
8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi
agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da
applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio
subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
9 - Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture.
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Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989,
n. 1669/U.L.
Oggetto: "Circolare esplicativa della
legge 9 gennaio 1989, n. 13."
1. Ambito di applicazione
1.1. La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L.
27.2.1989, n. 62, - reca "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ed
interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare
l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una
sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi,
permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita
capacità motoria.
Opera pertanto, la legge 13/'89, nel solco di altri interventi normativi,
che a livello statuale, si sono nel passato avuti nella materia che ci
occupa; primo fra tutti la L. 30.3.1971, n. 118 (e il D.P.R. 27.4.1978, n.
384 contenente il regolamento di attuazione ex art. 27 della predetta L.
118/1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nel
settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di essere menzionate le
circolari del Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n. 425 e, soprattutto,
19.6.1968, n. 4809 che possono essere considerati i primi approcci
istituzionali al problema.
Per effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento
delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici
pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 L. 118/71) e,
soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica
(art. 17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del
legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e,
sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle
persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo. A
colmare tale lacuna è intervenuta la legge 13/'89.
1.2. Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per
quanto è previsto all'art. 1, 1° comma, il campo di applicazione della
normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di
nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
1.3. La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle
quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di
nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la
seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti
dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7);
la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione
di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere
direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti (articoli 8-12).
2. Nuove costruzioni e ristrutturazioni
2.1. Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a
decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi
dall'entrata in vigore delle legge previsti dall'art. 1, comma 1), tutti i
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo
caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i
soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme
tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al
pubblico (che pur erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da
ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di
applicazione delle più recente L. 13/1989.
Per ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità
e visitabilità adottati al 2° comma per indicare i tre fondamentali
livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione degli spazi
costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero Lavori
Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali dirette a stabilire i
requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere: tali criteri
debbono essere quindi intesi come "standard" minimi di progettazione,
fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità contenute nel decreto.
3. Innovazioni
3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato
con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o
all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate,
secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale
secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice
civile.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap
(ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro
condomino.
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio
relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi
oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in odine alla richiesta
modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.
La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre
alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della
porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di
locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il
condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro
tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap,
ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del
libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese
alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso
comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre
strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza
delle porte di accesso.
Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei
confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso soggetto privato
o pubblico.
Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la
richiesta di innovazione.
3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art. 2 in esame
colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di
patologie invalidanti irreversibili ( pneumopatie, disturbi
cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria
abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.
3.4. Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del codice
civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire
innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2°
comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia
dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni
suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in
un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi
dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e
manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai
suoi eredi o aventi causa.
In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1
dell'art. 2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche,
incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o
nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di
parti comuni (art. 1120, 2° c., cod. civ.).
Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art.2, cioè
quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne
esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o
mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati
(art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare tassativamente soltanto
gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo
esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di
apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche
montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui
il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione
l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.
Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni
di un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del
condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la
modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice
civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere
il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se invece l'assemblea non
delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in
merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese
nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art. 2 e il
portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda
avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo
totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima
disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).
3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e
le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere
acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì
titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la
prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese
per l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione,
la modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria
l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico
del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore
di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 potrà a
proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando, nei
tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a
fondo perduto).
3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al
superamento delle barriere architettoniche l'art. 3 introduce la
possibilità di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme
sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto
riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali
cortili, chiostrine o spazi di uso comune.
3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi n.
1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte degli
articoli 4 e 5 della legge.
In tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al
rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela dei
vincoli.
In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di
cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla
Sovraintendenza competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni
dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo
amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla
soluzione del problema.
Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di
assenso.
Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla legge
1497/1939 la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa
delegato), la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della
presentazione.
Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni
tecniche. Anche in questo caso la mancata pronunzia entro il termine
predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato
l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al
Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni
per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120°
giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.
La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo
storico-artistico od ambientale trova limite soltanto nel "serio
pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto
della esecuzione dell'opera.
E' da sottolineare come l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non
soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura e
serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito
alle soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9 L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere
necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono
soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di
opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista
abilitato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere
incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma
occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
4. Il procedimento per la concessione dei contributi
4.1. Le domande di cui all'art. 8 per la concessione di contributi per la
realizzazione delle opere descritte nell'art. 9 comma 1, concedibili ai
sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati
già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo
previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.
4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero
da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I°
del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale
e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di
pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno
o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo
contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n. 4.10).
Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri
soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o
l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere
titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come
oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi
dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta
per conferma del contenuto e per adesione.
Ai sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del
comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione anche
sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario un
preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico
o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa
proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che una inesatta
indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio
precisato al punto 15).
Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali
richiamati dagli articoli 4 e 5, l'interessato deve richiedere
l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni di cui all'art.
17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il
richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e
dell'invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto fermo
ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda
può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere
funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che
deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione
dell'opera. Questi può pertanto coincidere con l'handicappato presentatore
della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere
un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto, la domanda,
per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a
carico l'handicappato ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede
l'handicappato.
Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve
indicarsi il nominativo dell'amministratore.
4.4. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo
di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.
4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei
quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande
non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche
mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la
presentazione della domanda.
Per le domande già presentate per l'anno 1989 il suddetto accertamento può
essere effettuato dai comuni anche successivamente ma comunque entro il
termine posto dalla legge per l'individuazione del fabbisogno complessivo.
Le domande già presentate per il corrente anno e non conformi alle
prescrizioni della presente circolare, possono essere adeguate alle stesse
su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a cui
sono state presentate.
Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare
direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento
amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata
concessione di contributo.
4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e
sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del
richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive
difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre,
che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale
permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente
con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap
riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla
competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa
certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).
4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare
l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole
intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero
civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento
che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti
succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di
barriere o di assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti
o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere
gli siano stati concessi altri contributi (v. punto n. 12).
4.8. Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3
dell'art. 9, l'opera deve essere volta al superamento o all'eliminazione
di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art. 9
indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative alla
deambulazione e alla mobilità.
Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale
dimora nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il diritto
al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo
saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la
realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono
essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per
caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al
raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera
non realizzabile.
4.10. Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su
parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in
esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può, ad esempio,
concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto
in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.
Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di
opere funzionalmente connesse.
Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi
sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo
alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto e
scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Ciò implica le seguenti conseguenze.
Qualora di un'unica opera possano fruire più handicappati, viene concesso
un solo contributo: viene quindi presentata una sola domanda, come già in
precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la
stessa funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un
solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente
connesse.
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio:
assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'handicappato può
ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una
diversa domanda per ognuna di esse.
4.11. L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del
disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese effettivamente
sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari
scaglioni di spesa previsti, nei modi che si illustrano.
Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo è concesso in
misura pari alla spesa.
Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni il contributo
è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di lire cinque milioni
si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si calcola il venticinque
per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio per una spesa di
lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base: lire cinque
milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con risultato di
lire dieci milioni; computo del venticinque per cento su tale cifra
residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che, aggiunto
al contributo base di lire cinque milioni, consente l'erogazione del
contributo totale di lire sette milioni e cinquecentomila.
Per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta
l'erogazione di un ulteriore cinque per cento. Pertanto devono sommarsi i
cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del costo
ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque
milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni, costituenti la
differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni (rispettivamente
di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento della
ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.
Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sarà
determinato come segue. Contributo base: lire cinque milioni; contributo
del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e venticinque
milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire
cinquantacinque milioni, cioè della differenza tra lire ottanta milioni e
lire venticinque milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.
In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni può essere
erogato un finanziamento di lire dodici milioni e settecentocinquantamila
(somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due
milioni e settecentocinquantamila).
4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono comulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o
al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato
concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva
non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da
altri contributi specifici.
Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5 dell'art. 10.
4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del
contributo così può riassumersi.
L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni
descritte) entro il 1° marzo di ciascun anno (entro il 31 luglio per il
1989) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento
sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le
indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di
tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo,
all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica
della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili,
stabilisce il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo
complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma
2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i
criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante
affissione presso le casa comunale.
4.14. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno così individuato,
unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; la
regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al
Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.
Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione al bisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni
richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si
rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può essere effettuata o
in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo
numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa implicare
una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a
coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove
sono state presentate domande con diritto di precedenza.
4.15. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva
comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui
richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed
inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16. Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art. 10 detta
due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella
ripartizione; primo criterio è quello della assoluta precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali
con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali;
criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli
handicappati aventi le caratteristiche testé rammentate, ordinate fra loro
in base al subordinato criterio cronologico (che in tal caso integra il
primo criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in base
all'ordine temporale di presentazione.
I contributi vengono concessi nell'ordine così formato.
4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una
nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora
vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio:
trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo
restando la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti
invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente U.S.L.,
anche se presentate nell'anno successivo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione
all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per
la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione
della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il
nuovo importo.
4.18. La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo
l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate:
il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione
del lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune,
accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle
indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone
comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella
originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale
pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è
ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto 4.11).
Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state
concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di
graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non
può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.
4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in esame,
si rileva che i contributi possono essere erogati per interventi in
edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del
Fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica
ed integrazione alla L. 13/1989, abbia introdotto la possibilità di
concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a
centri o istituti residenziali per l'assistenza agli handicappati.
Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su
cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia
privato.
Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l'handicappato
abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa
superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o
soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare
all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano terreno,
evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà
concedersi il contributo per un servoscala.
I contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o
la visitabilità delle singole porzioni di immobile assegnate
specificamente all'handicappato (stanza, appartamento ecc...), dei servizi
igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo
(quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc...), esclusi i locali di
servizio (quali depositi, cantine ecc...).
Il contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap, viene concesso
al soggetto onerato della spesa, quindi all'handicappato o al centro o
istituto.
Il Ministro: FERRI
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