
Amministrazione
Informatizzata Condomini
Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 9 gennaio 1991,
n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E
DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
Art. 2. Coordinamento degli interventi.
Art. 3. Accordo di programma.
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
Art. 5. Piani regionali.
Art. 6. Teleriscaldamento.
Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori.
Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di
energia nell'edilizia.
Art. 9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori
industriale, artigianale e terziario.
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di
energia nel settore agricolo.
Art. 14 (Omissis)
Art. 15. Locazione finanziaria.
Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
Art. 18. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Art. 20. Relazione annuale al Parlamento.
Art. 21. Disposizioni transitorie.
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia
e delle industrie di base.
Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
TITOLO II. NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI.
Art. 25. Ambito di applicazione
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti.
Art. 27. Limiti ai consumi di energia
Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo
Art. 30. Certificazione energetica degli edifici.
Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Art. 33. Controlli e verifiche.
Art. 34. Sanzioni.
Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
Art. 36. Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali.
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
Art. 39. Entrata in vigore.
Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di
ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio
reso e di qualita' della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed
incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunita'
economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei
consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una piu' rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a piu' elevata
intensita' energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresi'
fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da
impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonche'
le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in
prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella
climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4.
L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e' considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilita' e le opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'universit e
della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento
e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo
tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi
energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994
n. 608 All 2 CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10
Art. 3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'art. 1, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove
sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di
spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro
delle indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali
norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli
obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui
rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione
e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per
l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme per il contenimento
dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i
seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera
di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento
delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle
fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalit di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti
nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo
per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative
aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa
e' inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e
nei capitoli relativi.
Art. 5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle
disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico
realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di
cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un
piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di
energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: a) il bilancio
energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini
energetici territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione degli
impianti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie,
secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale e
assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio
energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di
intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini
individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta
dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a
livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e
di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito
le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici
nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono
privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora
propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si
applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che
l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e
distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e
distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1,
comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i
relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa
conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla
base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il
conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione
tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al
bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di
cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili
e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e
distributrici.
Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di
energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre
il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza
energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella
climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell'illuminazione stradale, nonche' nella produzione di energia elettrica
e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima
del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all'allegata tabella A; b) installazione di nuovi
generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90
per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua
sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che
consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento; f)
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonche' di calore e acqua sanitaria di
ogni singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e
la conduzione degli impianti di climatizzazione nonche' trasformazione di
impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all'art. 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari, con
determinazione dei consumi per le singole unit immobiliari, escluse
quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento; h) installazione di sistemi di illuminazione ad
alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di
interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'art. 23
della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli
8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per
uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le
modalita' di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di
propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative,
dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della
quantita' di energia primaria risparmiata per unita' di capitale
investito, nonche': per gli interventi di cui all'art. 8, della tipologia
degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita' per
gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'art. 10,
dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti;
per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unita'
produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro
trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8,
10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi
atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la
documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di
cui al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al
comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita'
sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati
entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma 3, provvedono ad accertare
l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei
strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di
priorita'. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono
all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al
recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate
sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano con le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione
dell'atto cui il parere e' preordinato, l'autorita' competente puo'
provvedere anche in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori
industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti
possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento
della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti
fissi, sistemi o componenti, nonch mezzi per il trasporto fluviale di
merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con
potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici
relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano
risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle
province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia
tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a
consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in
conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di
recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui all'art.
1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del
50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire
cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di
lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia
effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a
tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la
cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata
all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di
impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che
conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non
si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva
da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo
industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo
preventiva e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di
cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del
progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che
ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali
elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il
trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area
dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione
del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai
sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici,
di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero
tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da
processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale
fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la
necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai
contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto
capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o
combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonche' iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturita' commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi' ai
contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per
cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di
energia nel settore agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore
agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o
associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a societa' che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL
e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il
recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di
energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con
le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la
realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore
agricolo.
Art. 14. (Omissis)
Art. 15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da
societa' iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre
1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n.
64.
2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.
Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano
di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e
sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle
materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti
ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle
direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le
universita' degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli
o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli
adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi
a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento
complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito,
istituti e societa' finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito
per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua
verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita', circa l'effettiva e
completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate
ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle
verifiche l'ENEA da' immediata comunicazione al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o
totale dei contributi ed al recupero degli importi gia' erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'art. 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e
delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 18. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di
concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la
stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione
delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese
sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'art. 18,
quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti
necessari per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in
conformita' a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie
bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le
modalita' ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente
hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000
tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori,
debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti
dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati
energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici
di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi
energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai
tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e
di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalit della
presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi
energetica.
Art. 20. Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il
30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio
del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i
risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione
dell'art. 3.
Art. 21. Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla presente
legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli
8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle
agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state
presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia
e delle industrie di base.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si
provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le
successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A
tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto
riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu' di undici unita' con
specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non piu' di novanta unita', secondo la seguente
articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII
livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n.
10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10 posti di
II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso
la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la
costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da
non pi di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non
piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici
di societa' di capitale -- con esclusione delle imprese private --
specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di
pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico
degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il
Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso
l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o
nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle
assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al
comma 1 puo' procedersi a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo aver
attuato le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni,
ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e
integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette
procedure. Nel biennio 1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni
esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per
cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per
l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di
mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e
in lire 1.800 milioni pr l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire
400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al
personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600
milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonch quelle di cui all'art. 15,
comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora
trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o
non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza,
possono essere utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui agli
articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni
o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le
procedure e le modalit di cui all'art. 9. Alla ripartizione delle
restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle
proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le modalit di cui ai
commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la percentuale
soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle
Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988
e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico
degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per
cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di
cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa
con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e prestiti per la
concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con
decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e
comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11
febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi
autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo
stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15, comma 36, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento
del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma
5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al programma
deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno
essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle
more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del
gas metano.
Art. 25. Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonch, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione
del presente titolo graduata in relazione al tipo di intervento, secondo
la tipologia individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gi in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle
fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8,
sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonch
dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unit
immobiliare.
7. Negli edifici di propriet pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,
agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della
presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non
sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le
modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal
comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a
cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore
dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere. CF
Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente
legge si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30. Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e
la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unit
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e'
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o
della singola unit immobilare. Le spese relative di certificazione sono a
carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validit
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative
al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con
essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica
l'art. 1339 del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
Art. 33. Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della
presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione
di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1
dell'art. 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per
cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita'
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo
che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto
stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullit dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilit
penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorit che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto,
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36. Irregolarit rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformita' dalle norme della presente legge, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un
anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore contottanta
giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645,
sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1
dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.
Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire
427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il
1993. Il dieci per cento delle suddette somme e' destinato alle finalita'
di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata la
spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il
1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione: a) per l'art. 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510
miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'art. 12,
lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92
miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi per il 1991,
lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67
del 1988".
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la
spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il
1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle
somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia
di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente
articolo, lettera a) tra gli interventi previsti dall'art. 11 della
presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37,
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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