
Amministrazione
Informatizzata Condomini
Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 24 marzo 1989, n.
122 (stralcio)
Disposizioni in materia
di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
TITOLO I - II
omissis
TITOLO III
Art. 9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel
sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei
fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti
dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e
per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine
di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di
interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori
si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine
di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può
dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli
interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza
prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma,
del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati
o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi,
possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la
realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati
su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del
diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella
quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un
periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a
disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione
nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale
sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1
e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da
enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura
delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10.
1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente
costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione
infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché
connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi
di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le
relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei
parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro
dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso
provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS,
con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità
di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei
mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente
articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le
disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526,
fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato
al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso
affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai
soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di
contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle
infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del
tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29
maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del
presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto
interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11.
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono
opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma,
lettera f), della legge 28 gennaio 1977, numero 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di
porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di
registro in misura fissa.
TITOLO IV
omissis
Art. 29.
1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge
entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della
legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore
dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.
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