
Amministrazione
Informatizzata Condomini
Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 5 Marzo 1990, n. 46
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Art. 1, Ambito di applicazione
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Art. 2, Soggetti abilitati
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Art. 3, Requisiti tecnico professionali
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Art. 4, Accertamento dei requisiti tecnico professionali
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Art. 5, Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali
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Art. 6, Progettazione degli impianti
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Art. 7, Installazione degli impianti
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Art. 8, Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica
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Art. 9, Dichiarazione di conformita'
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Art. 10, Responsabilita' del committente o del
proprietario
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Art. 11, Certificato di abitabilita' e di agibilita'
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Art. 12, Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
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Art. 13, Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
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Art. 14, Verifiche
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Art. 15, Regolamento di attuazione
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Art. 16, Sanzioni
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Art. 17, Abrogazione ed adeguamento dei regolamenti
provinciali e comunali
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Art. 18, Disposizioni transitorie
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Art. 19, Entrata in vigore
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
L. 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3 (Requisiti tecnico professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
Art. 4 (Accertamento dei requisiti tecnico professionali)
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le
imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per
tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un
membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a
livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente
legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di
materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo
di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art.
15].
Art. 5 (Riconoscimento dei requisiti tecnico professionali)
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti,
alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte
di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1.
Art. 6 (Progettazione degli impianti)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra
dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli organi
competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla
costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti; b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data (2), a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per
l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del D.L. 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n.
597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7
della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'Inail nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante criteri
di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione e
al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di
cui all'art. 8 della L. 5 marzo 1990, n. 46).
Art. 9 (Dichiarazione di conformita')
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il
progetto di cui all'art. 6.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo questo articolo nella parte in
cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega
relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non
prevede per queste le modalità di finanziamento secondo le norme
statutarie. (2) Si vedano l'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il
D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione del modello di dichiarazione di
conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del
regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti) e l'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 10 (Responsabilita' del Committente o del
proprietario)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11 (Certificato di abitabilita' e di agibilita')
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo
aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Art. 12 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art. 10, i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art.
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per
usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 13 (Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a, b, c, e e
g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da
altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14 (Verifiche).
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Art. 15 (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale
della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate,
da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai
rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e
studi sull'evoluzione tecnologica del comparto
Art. 16 (Sanzioni).
1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art.
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali
e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18 (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15
sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le imprese
di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita
Iva e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 19 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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