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Leggi e
norme di rilevanza per il condominio
Legge 25/01/94, n. 82
Disciplina delle attivita' di Pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione
Art. 1.
Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane
(1). Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione,
di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito
denominate «imprese di pulizia», sono iscritte nel registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui all'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i
requisiti previsti dalla presente legge.
(2). Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente
legge:
a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed
organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lett. a),
che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1,
nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro
delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di
pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'Iva, ai fini della
partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di
affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per
l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2,
lett. b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
Art. 2.
Requisiti di onorabilita'
(1). Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva
superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli
uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143
e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di
stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di
norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non
conciliabili in via amministrativa.
(2). I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere
posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa
e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di
essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi
ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da
tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per
le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per
ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Art. 3.
Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla
Comunità europea.
(1). Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla
Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell' art. 1, se
hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di
reciprocità con lo Stato di appartenenza.
Art. 4.
Sospensione, cancellazione e reiscrizione.
(1). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalità
di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di
pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane.
(2). Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi
in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è
autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.
(3). La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle
sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro
delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
(4). Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i
fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.
(5). L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine
di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3
sono motivati e notificati all'impresa.
(6). Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere
esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Art. 5. Obblighi
delle pubbliche amministrazioni.
(1). Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla
presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle
disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
(2). Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del
corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte
di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 6. Sansioni.
(1). Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore
preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori
di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le
cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni
previste dall' art. 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un
milioneduecentomila.
(2). Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla
presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione,
ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale,
l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i
soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso
di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori
in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a
lire un milione.
(3). Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle
attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle
situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa
individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua
sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le
cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da lire duecentomila a lire un milione.
(4). A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di
cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo
oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro
delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui
iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali
contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni.
(5). I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o
cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Art. 7.
Disposizioni Transitorie.
(1). Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla
presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad
esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla
certificazione di cui all' art. 1, comma 2, lett. b), entro novanta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 2,
dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge
prima della data della sua entrata in vigore.
(2). Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di
certificazione l'accertamento dei requisiti delle imprese di pulizia
previsti dalla presente legge è effettuato dalla commissione provinciale
per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese.
Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione.
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