Amministrazione Condomini LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI
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Tipica caratteristica della votazione in
condominio è la necessità di verificare la cosiddetta “doppia
maggioranza”, ovvero quella maggioranza costituita “per teste” presenti,
oltre che la maggioranza “per millesimi”, ovvero calcolata sul valore
dell'edificio.
Per quanto riguarda le possibili tipologie
di maggioranza previste dal codice, esse sono:
Per maggioranza semplice si intende la
maggioranza di un terzo dei condomini e 334/1000 millesimi.
Per maggioranza qualificata si intende la
maggioranza degli intervenuti (ovvero il 50% più uno) ed il 50% dei
millesimi, pari a 500/1000.
L'unanimità è, naturalmente, quel consenso
di tutti i condomini, che comporta conseguentemente la totalità delle
teste e dei millesimi.
Affinché una delibera sia approvata è
necessario il voto favorevole delle summenzionate maggioranze.
Ciò a dire che in caso di mancato
raggiungimento del numero sufficiente di voti, la delibera si considera
respinta.
Bisogna poi tenere a mente che tutte le
maggioranze in materia condominiale sono inderogabili: il regolamento di
un condominio che eventualmente le modifichi (aggravandole o
diminuendole) sarà illegittimo, e dovranno essere ripristinate quelle
maggioranze previste dal codice civile.
La casistica delle maggioranze da adottare
nelle singole delibere è per un verso materia trattata dal codice civile
(articolo 1136 codice civile) e dall'altra oggetto di attenzione
giurisprudenziale. In linea di principio si può dire che la maggioranza
semplice è adottabile per le delibere (in seconda votazione) aventi ad
oggetto l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione
laddove quest'ultima non sia di particolare importanza.
La maggioranza qualificata è invece
necessaria per quegli interventi di maggiore ampiezza, oltre che per la
nomina (e la revoca) dell'amministratore e per la decisione di procedere
ad una lite giudiziaria.
L'unanimità è richiesta in caso di modifica
del regolamento convenzionale ed in generale per quelle decisioni che
possono riguardare il diretto godimento del bene comune (ad esempio
l'assegnazione esclusiva di singoli posti auto, la modifica delle
tabelle condominiali, ovvero la modifica dei criteri di ripartizione
delle spese del condominio).
Questioni limitate ad alcuni condomini
Qualora la delibera riguardi solo una parte
dei condomini (ad esempio quando vi sia una delibera sul singolo
impianto di ascensore inerente una singola rampa di scale, impianto
utilizzato da una parte limitata dei condomini) solamente essi sono
legittimati ad intervenire e, conseguentemente, il voto dovrà essere
calcolato, con le maggioranze relative, tenendo conto del ristretto
numero degli aventi diritto al voto.
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