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Amministrazione Condomini Commentati con la giurisprudenza Codice Civile -Titolo VII -Capo I e II
La riforma, contenuta nella legge 220 dell’ 11 dicembre 2012, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Il provvedimento, è entrato in vigore il 17/06/2013.
Norme sulla comunione in generale (Disposizioni di attuazione del codice civile artt. da 61 a 72 e art. 155.bis). TITOLO VII -Della comunione Capo I -Della comunione in generale
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone [c.c. 920] se il titolo o la legge [c.n. 258, 872] non dispone diversamente [c.c. 215] si applicano le norme seguenti [c.c. 1350, nn. 1, 2 e 3, 2643, n. 3, 2711] (1).
------------------------ (1) Per quanto riguarda il diritto di autore vedi gli artt. 10, 115, 116, 117, L. 22 aprile 1941, n. 633 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. Per quanto riguarda i brevetti industriali vedi l'art. 20, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [c.c. 1118]. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [c.c. 1103, 1105] quanto nei pesi [c.c. 1104, 1123, 2263; disp. att. c.c. 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [c.c. 1073, 2256]. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa [c.c. 1103]. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [c.c. 714, 1164].
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto [c.c. 1059, 1104] e cedere ad altri il godimento della cosa [c.c. 1102] nei limiti della sua quota [c.c. 1101, 1113; c.n. 873]. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [c.c. 1108, 2808, 2825].
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie [c.c. 1101] per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [c.c. 882, 888, 1070, 1118, 1128; disp. att. c.c. 63]. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido [c.c. 1292] con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune [c.c. 1101, 2257]. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [c.c. 918, 920]. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria [c.c. 899]. Questa provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737] e può anche nominare un amministratore [c.n. 261, 872] (1).
------------------------ (1) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 novembre 1974, n. 267 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1974, n. 317), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma quarto in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune [c.c. 918, 1107, 1138, 2257]. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore [c.c. 1129].
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione [c.c. 1106, 1137] entro trenta giorni [c.c. 2964] dalla deliberazione che lo ha approvato [c.c. 1138]. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento [c.c. 1115], purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti [c.c. 899, 903] e non importino una spesa eccessivamente gravosa [c.c. 1120, 1121]. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni [c.c. 1350, n. 8, 1572, 2643, n. 8]. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune [c.c. 1103, 2825; c.n. 260, 262, 872].
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare [c.c. 23, 1137, 2377] davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza [c.c. 899]: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione [c.c. 2964]. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato [c.c. 2378] (1).
------------------------ (1) Vedi l'art. 117, secondo comma, L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso [c.c. 1134].
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare [c.p.c. 784] lo scioglimento della comunione [c.c. 919, 1054, 1112, 1350, n. 11, 1506, 2283, 2817, n. 2, 2825]; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [c.c. 320, 375, n. 3]. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni [c.c. 713]. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [c.c. 2646; c.n. 260, 872] (1).
Lo scioglimento della comunione [c.c. 1111] non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate [c.c. 1114, 1119].
I creditori e gli aventi causa da un partecipante [c.c. 1103] possono intervenire nella divisione [c.p.c. 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione [c.p.c. 784] anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria [c.c. 2901] o dell'azione surrogatoria [c.c. 2900]. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili [c.c. 1350, n. 11], l'opposizione per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda [c.c. 2685]. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale [c.c. 1506, 2825]. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione [c.c. 737].
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti [c.c. 1112, 1119, 1506].
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido [c.c. 1292] contratte per la cosa comune [c.c. 1108], le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [c.c. 1299].
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite [c.c. 713, 846, 920, 1350, n. 11].
Capo II - Del condominio negli edifici (1)
Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,
anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il
contrario dal titolo:
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le
modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro
architettonico.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.
Il diritto di ciascun
condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti,
è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. [c.c. 1104, 1121, 1123].
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. ------------------------ (1) L'art. 30, secondo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457, dispone che per gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136 del codice civile. L'art.123, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispone che per le innovazioni relative alla adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. (2) L'art. 30, secondo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457, dispone che per gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136 del codice civile. L'art. 26, quinto comma, L. 9 gennaio 1991, n. 10, dispone che per le innovazioni relative alla adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Qualora l'innovazione
importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto
alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
------------------------ (1) L'art. 30, secondo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457, dispone che per gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136 del codice civile.
Nell'unità immobiliare di
sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che
siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso
individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza
o al decoro architettonico dell'edificio.
Impianti non centralizzati
di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni.
Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Le scale e gli ascensori
sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente
in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Il proprietario dell'ultimo
piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare.
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
Quando i condomini sono più
di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è
fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell'amministratore dimissionario.
Costituiscono, tra le altre,
gravi irregolarità:
L'amministratore, oltre a
quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge,
deve:
Nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 (1) o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Qualora l'assemblea dei
condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore,
può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della
lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro
trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Oltre quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
L'assemblea in prima
convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la
maggioranza dei partecipanti al condominio.
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Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per
tutti i condomini.
Quando in un edificio il
numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a
ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio
e quelle relative all'amministrazione.
Per quanto non è
espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla
comunione in generale.
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato [c.c. 1117, 1119]. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
62. La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice [c.c. 1119]. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso
63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea [c.c. 1104], l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione [c.c. 1123, 1130, n. 3; c.p.c. 642]. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [c.c. 1292], al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi [c.c. 1219], che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
64. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
65. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini [c.c. 1129, 1131], chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
66. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza [disp. att. c.c. 67].
67. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante [c.c. 1135; disp. att. c.c. 66]. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente [c.c. 1136]. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
68. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini [c.c. 1101]. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio [c.c. 1138]. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
69. I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano [disp. att. c.c. 67].
70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie
71. Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto presso l'associazione [professionale] (1) dei proprietari di fabbricati.
------------------------ (1) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, recante soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.
72. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c. [c.c. 1138].
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